Come si fa? Chi la fa? quando si fa?
Quando una dei componenti della RSU a seguito di trasferimento, pensionamento… non è più in servizio nell’istituzione scolastica decade dalla RSU.
Possono verificarsi due ipotesi le RSU sono meno della metà, bisognerà procedere a nuove elezioni; la RSU è più della metà dei componenti e si procede alla sostituzione.
Nel riportare gli orientamenti dell’ARAN ricordiamo che la sostituzione e l’elezione sono materie endosindacali di conseguenza, nè il DS nè il DSGA possono entrare nel merito, gestire le procedure oppure addirittura decretare sostituzioni come spesso illegittimamente avviene.
2.6 Cosa accade se il numero dei componenti della RSU scende al di sotto del 50%?
L’art. 7, comma 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 come rinovellato dall’art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015, prevede che “la RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4, parte I dell’ACQ 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al
suo rinnovo, secondo le modalità previste dal […] Regolamento.” In caso di decadenza le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento – singolarmente o congiuntamente – dovranno provvedere ad indire nuove elezioni. Si ricorda, in ogni caso che, come chiarito nell’all’Accordo di
interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 nell’attesa della rielezione – che deve avvenire entro massimo 50 giorni – le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
2.7 In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica?
L’art. 7 della parte I dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 come rinovellato dall’art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa
RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante o alla dichiarazione di decadenza dell’intera RSU, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all’albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all’Aran.
2.8 Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU?
Prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni è di stretta competenza della RSU. Tuttavia, qualora entro 45 giorni la RSU non abbia adempiuto a tali obblighi, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica
invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni (art. 7, commi 4 e 5 del ACQ 7 agosto 1998 come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9.2.2015).