AFAM – emendamento al DL 44/23

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AFAM – emendamento al DL 44/23

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Su proposta della FLC CGIL è stato presentato da numerosi parlamentari l’emendamento all’articolo 9 del decreto legge 44/23 (cosiddetto decreto sulla pubblica amministrazione) relativo a:

  • concorsi di sede dei docenti AFAM per l’anno accademico 2023.24
  • la stabilizzazione del personale precario con almeno tre anni di servizio

La proposta è tra gli emendamenti segnalati e, quindi, sarà posto ai voti nei prossimi giorni nelle Commissioni competenti della Camera dei deputati.

Testo dell’emendamento:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»

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